Verifica periodica per gli impianti di messa a terra

L’entrata in vigore del DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”  ha semplificato alcune procedure per la denuncia delle nuove installazioni ed ha attribuito al datore di lavoro la responsabilità e gli oneri delle verifiche periodiche.

L’obbligo di verifica è sottoposto a tutte le attività in cui esista almeno un lavoratore subordinato. Con il nuovo regolamento la messa in  esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. L’Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro) effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa degli impianti e trasmette le relative risultanze all’Asl o all’Arpa mentre il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto e a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Il datore di lavoro può rivolgersi per l’effettuazione della verifica anche ad organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

C.A.T. ASCOM BERGAMO SRL grazie ad una convenzione stipulata con un organismo abilitato si propone come referente per gli adempimenti previsti. 

 Per maggiori informazioni:  tel. 035 4120181 – 035 4120129  email: gestionale@ascombg.it 

 

Le disposizioni del nuovo regolamento
Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche (ex modelli A e B)
Messa in esercizio
Non può essere messo in esercizio l’impianto prima della verifica di conformità dell’installatore e del rilascio della relativa dichiarazione di conformità (L. 46/90)
Omologazione
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto
A chi va inviata la dichiarazione
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all’ARPA territorialmente competente, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo
Prima verifica
L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti
Verifiche periodiche Per l’effettuazione delle verifiche periodiche, il datore di lavoro che è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive
Periodicità
Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggiore rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (ex modello C)
Messa in esercizio
Non può essere messo in esercizio l’impianto prima della verifica di conformità dell’installatore e del rilascio della relativa dichiarazione di conformità (L. 46/90)
A chi va inviata la dichiarazione
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all’ARPA territorialmente competente, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo
Omologazione
L’omologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA territorialmente competenti che effettua la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati
Verifiche periodiche
Per l’effettuazione delle verifiche periodiche, il datore di lavoro che è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive
Periodicità
Le verifiche sono biennali e a cura del datore di lavoro