E’ stata prorogato al 30 giugno 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi al consumo al fine di fornire ai consumatori le informazioni necessarie per individuare la corretta natura dei materiali che li compongono e la destinazione finale dei rifiuti da imballaggio.
In pratica è necessario che su ogni packaging vengano identificati:
- la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente).
- Il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti.
- I codici dei materiali, se esistenti (conformemente alla decisione della Commissione 97/129/CE).
- La corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.
I soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sono in primis i produttori degli imballaggi ma anche gli utilizzatori/distributori, inclusi i pubblici esercizi.
È consentito lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi se acquistati prima del 31.12.2021.
È fondamentale che le imprese acquistino dal proprio fornitore imballaggi già etichettati che riportino le suddette informazioni obbligatorie.
Qualora questo non fosse possibile perché sono presenti limiti tecnologici all’apposizione fisica dell’etichettatura, ad esempio imballaggi di piccole dimensioni oppure imballi definiti come “preincarti” (ad es. pellicola trasparente oppure il film di alluminio) l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (da porre ad esempio accanto al banco o accanto alle informazioni sugli allergeni), o con modalità digitali (APP, QR Code, sito internet).
Per la realizzazione delle etichette è disponibile sul sito del CONAI, previa registrazione, uno strumento on-line a supporto delle aziende.