SISTRI – Il nuovo Testo Unico

Sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, è stato pubblicato il Decreto 30 marzo 2016, n. 78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188bis, comma 4bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il nuovo Decreto ministeriale, emanato con le finalità di semplificare e ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4-bis 152/2006), abroga e sostituisce il vecchio Testo unico Sistri (dm 52/2011) pur rispecchiandone l’articolazione e i relativi allegati. L’unica sostanziale differenza è, infatti, l’eliminazione del corposo Allegato III che riportava la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relative alle varie categorie di soggetti obbligati ad aderire al sistema.

Le informazioni specifiche e le procedure operative vengono, questa volta, rinviate e dovranno essere definite con successivi decreti fino alla cui emanazione varranno le procedure ex manuali e linee guida disponibili sul portale www.sistri.it. Viene sottolineato come specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, previa approvazione del Ministero dell’Ambiente sul portale stesso.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, a differenza dell’uscente Testo Unico Sistri, il nuovo decreto non ne ripropone il novero dettagliato ma si limita ad effettuare un secco rinvio ai soggetti individuati ex articolo 188 ter del 152/2006, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni (es. dm 24 aprile 2014).

Per quanto riguarda i contributi annuali per il funzionamento del SISTRI, questi vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione. Si fa esplicito riferimento a una riduzione dei contributi dovuti, però, solo dai soggetti che pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al sistema. Questa riduzione dovrà essere, però, definita tramite un ulteriore decreto ministeriale.

Viene confermato l’attuale sistema che impone agli operatori l’utilizzo dei dispositivi, con la promessa di un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto, infatti, dovrebbe arrivare la sospensione degli obblighi di installazione black box e utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Con lo stesso decreto sarà disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad uno o più successivi decreti non regolamentari, senza però fissarne una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie per:

  • l’accesso al SISTRI;
  • l’inserimento e la trasmissione dei dati;
  • le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;
  • la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta, gestione di particolari rifiuti raee, attestazione assolvimento obblighi produttori non sistri di rifiuti, viene rinviata a un futuro decreto.

L’adozione di tali decreti non prevede, peraltro, il coinvolgimento delle Associazioni di categoria; nemmeno per quelle facenti parte del Comitato Nazionale Albo Gestori.

L’unica vera semplificazione operativa in vigore fin da subito riguarda la trasmissione delle informazioni al Sistri. Non viene più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l’invio dei dati entro rispettivamente le 4 e 2 ore precedenti a movimentazione. Analoghe eliminazioni dei termini di inserimento dati anche per gli impianti finali e per i commercianti ed intermediari.

Nelle disposizioni transitorie si richiamano alcuni principi importanti di cui il nuovo concessionario del sistema dovrebbe tenere conto nell’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità. Tra questi si segnalano:

  • l’abbandono delle black-box con strumenti idonei a garantire un efficace tracciabilità dei rifiuti;
  • la tenuta in formato elettronico del formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
  • la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese.

Per maggiori informazioni contattare l’Area Gestionale al numero 035 4120325 oppure via mail gestionale@ascombg.it

Fonte: Confcommercio

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