Prevenzione incendi

E’ stato emanato il Decreto Ministero Interno 20 dicembre 2012 contenente la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Il decreto, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art.7), va a disciplinare la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia oppure richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11.

Le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale (ossia la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale).

Il provvedimento non si applica alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante (D.lgs. 334/99 cd. Decreto Seveso), nonché alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività disciplinate dai regolamenti tecnici di sicurezza antincendio per:

  • edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi;
  • impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
  • edifici di interesse storico artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
  • depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5m/3 e recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg;
  • depositi di soluzioni idroalcooliche;
  • impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
  • depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.

Nell’Allegato al decreto che contiene la “Regola tecnica” viene riportata la definizione di “impianti di protezione attiva” o “sistemi di protezione attiva contro l’incendio” intendendosi per tali: gli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale e infine gli impianti di controllo del fumo e del calore.

Il progetto dell’impianto, redatto da un professionista antincendio, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di un eventuale controllo da parte delle autorità competenti. Gli impianti devono essere installati a regola d’arte, seguendo il progetto, le normative vigenti e le regolamentazioni tecniche applicabili.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività la documentazione finale oltre che il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Il manuale, redatto in lingua italiana, dovrà comprendere le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola dell’arte, la regolamentazione vigente e le norme tecniche pertinenti.

Per impianti privi di manuale d’uso e manutenzione, eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, il manuale dovrà essere fornito da un professionista antincendio. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, oltre che dal manuale d’uso e manutenzione.

La manutenzione deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, in modo da garantire la corretta esecuzione delle operazioni svolte. Viene poi indicata nel dettaglio la documentazione tecnica da produrre ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11 e relativa a:
        – documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti
– documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi

La regola tecnica detta infine disposizioni per le reti di idranti e per gli impianti sprinckler, specificando che per la progettazione, installazione ed esercizio degli stessi potranno essere utilizzate rispettivamente la norma UNI 10779 e la norma UNI EN 12845.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129

Consulta il Decreto Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012

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