Corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute recante “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189“.

Il decreto dà attuazione all’art. 8, comma 4, del D.L. 158/2012, cd. “Decreto Balduzzi”.
L’art. 2 del decreto in oggetto stabilisce che “l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all’allegato 1“.

La dicitura di cui all’allegato 1, che deve essere riportata è:

Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi
In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il comma 3 stabilisce invece che le eventuali altre indicazioni presenti sul cartello, devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati per la formula obbligatoria.

L’art. 1, comma 2, prevede invece un’esclusione: l’obbligo di apposizione del cartello non si applica ai prodotti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

Si segnala infine che l’art. 8, comma 5, del decreto 158/2012 prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500 per il mancato rispetto dei suddetti obblighi informativi. Il decreto entrerà in vigore il 25 agosto p.v.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129

Consulta il D.M. 17 luglio 2013

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