Tributo TARES

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali“, ha introdotto, per l’anno 2013, rilevanti modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché in materia di IMU.
Le novità legislative, sotto il profilo degli adempimenti, presentano non pochi aspetti critici che si ritiene assolutamente indispensabile rimuovere nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge.
Al riguardo, “R.ETE. Imprese Italia”, si è prontamente attivata, prima, con una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, per sottolineare l’appesantimento degli oneri burocratici e, successivamente, in sede parlamentare, avanzando proposte emendative alla disciplina sia della TARES che dell’IMU.
Premesso ciò, con la Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha illustrato le modifiche normative introdotte dal citato D.L. n. 35 del 2013.

Le disposizioni in materia di TARES per l’anno 2013

Limitatamente al 2013, è stata attribuita ai comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse. Ciò, in deroga a quanto disposto dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che, “il versamento del tributo (…) nonché della maggiorazione (…) per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.“.

Al riguardo, il Ministero sottolinea, in primis, che, alla luce della nuova norma, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.

Evidenzia, inoltre, che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio, resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013.

Nel documento di prassi in esame, si sottolinea, anche, che la nuova disposizione impone ai comuni – a tutela del contribuente – di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno 30 giorni prima della data di versamento.

Altra modifica di rilievo è quella che prevede che, per il pagamento delle prime 2 rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e, cioè, per la TARSU, per la TIA1 e per la TIA2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES.

Tale disposizione, chiarisce il Ministero, costituisce l’indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA1 e TIA2, mentre l’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard.

Inoltre, nel documento in esame, si precisa che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. L’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso, soltanto, per l’ultima rata della TARES.

Tra le altre novità introdotte, è stato stabilito che la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, sia riservata allo Stato e sia versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata del tributo.

Per tale versamento i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.

Infine, il citato D.L. n. 35 del 2013, è intervenuto sulla disciplina delle aree scoperte pertinenziali e accessorie, prevedendo che sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

In pratica, la modifica normativa ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina della TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili:

– le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali adibiti a civili abitazioni;
– le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni;
– le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.

Fonte: Confcommercio

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