Gas fluorurati ad effetto serra

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2013, il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per gas fluorurati. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione.

Ricordiamo che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l’iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività:

  1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
  3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
  4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
  5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni ed è necessaria per ottenere i certificati provvisori. Gli operatori dovranno poi conseguire, entro sei mesi dall’ottenimento del certificato provvisorio, una specifica certificazione previo superamento di un esame teorico e pratico. In seguito dovrà essere certificata anche l’impresa.

Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all’indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione. Sul sito del Registro è possibile inoltre accedere ai materiali di supporto (informazioni, quesiti, filmati didattici e la guida).

Per quanto riguarda i concessionari presso i quali si svolge attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento montati su veicoli, si sottolinea come tali soggetti debbano iscriversi al registro come imprese e debbano iscrivere, al contempo, le persone che svolgeranno l’attività e che, a questo scopo, dovranno ottenere l’attestato.

L’iscrizione deve essere precedente all’ottenimento dell’attestato. In assenza di iscrizione l’attestato non viene rilasciato.

L’indicazione fornita dal Ministero dell’Ambiente è che operatori che svolgessero la mera operazione di ricarica, senza che quest’ultima sia preceduta o seguita dall’azione di recupero, sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso e quindi di iscriversi al registro.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129

► Consulta il DPR 43/2012

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